Statuto PD Molise
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Statuto del Partito Democratico del Molise
CAPO I
Valori e principi
Art.1
Valori e principi generali
1) Il Partito Democratico del Molise è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di partecipazione al voto di cittadini nelle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea costituente regionale.
2) Il Partito Democratico del Molise è un partito federale costituito sulla base dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei Valori, nel Codice Etico e nello Statuto Nazionale del Partito Democratico.
3) Le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria del Partito Democratico del Molise sono definite dal presente Statuto che si applica a tutte le autonomie territoriali ed alle articolazioni tematiche del partito, agli iscritti ed agli elettori, ai rapporti intercorrenti fra il Partito ed i soggetti esterni.
4) Il Partito Democratico del Molise riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e doveri loro attribuiti dallo Statuto Nazionale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che, a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l’effettivo esercizio.
5) Il Partito Democratico del Molise ispira la sua azione politica ai principi del Trattato dell’Unione Europea, della Costituzione Italiana, dello Statuto della Regione Molise e difende i valori di libertà, pace, tolleranza, dialogo, solidarietà e dell’antifascismo; riconosce il principio della laicità e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali, religiose e politiche al suo interno.
6) Il Partito Democratico del Molise attua il principio della democrazia paritaria previsto dall’art.51 della Costituzione e favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne, anche per le cariche monocratiche istituzionali e degli organismi interni, promuovendo e sostenendo ogni iniziativa, compatibile con le finalità del Partito, idonea a rimuovere le cause ostative di una piena partecipazione delle donne nella vita politica, a cui riconosce il valore insostituibile di fattore di crescita di tutta la società.
7) Il Partito Democratico del Molise promuove, nella sua azione politica, il principio di sussidiarietà, inteso come criterio di distribuzione di funzioni tra le formazioni sociali, le Autonomie Locali e lo Stato, in una democrazia che individua, nella “prossimità” dei governanti ai governati, un bene primario.
8) Il Partito Democratico del Molise si impegna a promuovere e tutelare la dignità della persona in ogni momento della sua vita individuale, familiare e comunitaria. Il Partito Democratico del Molise mette al centro della sua azione politica la persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e la sua unicità.
9) Il Partito Democratico del Molise si impegna a promuovere e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quelli civili, all’istruzione, allo studio, alla salute, all’ambiente ed al lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale, intellettuale ed artistico.
10) Il Partito Democratico del Molise si impegna a rappresentare la società molisana, nella sua pluralità, con l’obiettivo di consolidarne la radicata coesione.
11) Il Partito Democratico del Molise si impegna a valorizzare le aree interne e marginali della regione, al fine di arginare il fenomeno dello spopolamento e preservare l'unicità e la qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, nonché di garantire i livelli dei servizi in modo adeguato su tutto il territorio regionale ed in linea con gli standard nazionali ed europei, al fine di garantire i diritti costituzionalmente garantiti e in particolare quelli della salute, della scuola, dell'accesso alla giustizia, della sicurezza e della mobilità.
12) Il Partito Democratico del Molise riconosce come aspetti fondamentali della propria azione politica il lavoro e la solidarietà sociale, nonché la valorizzazione del territorio, per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, individuando tra le sue priorità la difesa della dignità e della sicurezza dei lavoratori.
13) Il Partito Democratico del Molise si impegna a favorire e garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata, quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese.
14) Il Partito Democratico del Molise riconosce nella efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione, valori essenziali per garantire servizi ai cittadini.
15) Il Partito Democratico del Molise promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica ed associativa, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di aggregazione sociale, di sussidiarietà e di miglioramento della qualità della vita.
16) Il Partito Democratico del Molise promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, assumendo come metodo il dialogo politico, la composizione dei conflitti attraverso la libera maturazione del convincimento, il rifiuto della violenza reale o simbolica, il rispetto della pluralità e del pluralismo; esso si pone come soggetto politico che intende ascoltare le necessità, le aspirazioni dei cittadini per tradurli in progetti adeguati alle nuove sfide locali e globali.
17) Il Partito Democratico del Molise favorisce la collaborazione tra le istituzioni; riconosce e valorizza la dimensione comunitaria e sociale del volontariato, del no-profit e del terzo settore.
18) Il Partito Democratico del Molise si impegna affinchè i diritti di cittadinanza possano coniugare le ragioni dell’uguaglianza con quelle della differenza fra le persone, riconoscendo pari dignità a tutte le condizioni personali quali il genere, l’età, lo stato sociale ed economico, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.
19) Il Partito Democratico del Molise si impegna a promuovere un rapporto inscindibile tra sviluppo economico e qualità della vita, che ponga la sua base nella formazione e nelle conoscenze, che sappia rispondere ai bisogni e diritti primari come quelli della salute, del lavoro, della socializzazione e che si concretizzi in un welfare inclusivo e solidale per mantenere salda la cultura delle relazioni, patrimonio del popolo molisano.
20) Il Partito Democratico del Molise intende creare le condizioni materiali e relazionali indispensabili perché il merito possa emergere attraverso la valorizzazione delle capacità personali, a partire dal modo della scuola. Promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità.
21) Il Partito Democratico del Molise riconosce come un grande valore l’attività delle comunità dei molisani nel Mondo e ne promuove i legami culturali, affettivi ed economici con la regione.
22) Il Partito Democratico del Molise considera la politica un servizio verso gli altri, un valore l’indipendenza degli Amministratori ed il loro impegno a tradurre nei livelli di governo gli impegni assunti con gli elettori e con il Partito che li ha candidati.
23) Gli amministratori e i dirigenti del Partito democratico del Molise conformano la loro azione alle norme comportamentali previste dal Codice etico, attenendosi ai principi in esso previsti in materia di responsabilità personale e di autonomia della politica.
CAPO II
I soggetti fondamentali della vita democratica del partito ed il simbolo
Art. 2
Le iscritte e gli iscritti, le elettrici e gli elettori
1) Il Partito Democratico del Molise è un Partito federale ed è costituito, così come previsto dalla Statuto nazionale, da elettori ed iscritti; ad essi affida le scelte che riguardano l’indirizzo politico generale, nonché, con le modalità definite nei successivi articoli, la scelta dei candidati e delle candidate per le principali cariche interne ed istituzionali.
2) Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per “elettrici ed elettori” si intendono le persone che, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, domiciliati o svolgenti attività lavorativa o di studio in Molise ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito, dichiarino di riconoscersi nella proposta del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, ed accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico, di cui all’art.41 dello Statuto nazionale.
3) Per “iscritte/iscritti” s’intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, domiciliati o svolgenti attività lavorativa o di studio in Molise ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto nazionale, il Codice etico e accettando di essere registrati nell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte, oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico.
4) I diritti ed i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e degli iscritti sono quelli riconosciuti all’articolo 2, commi, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto nazionale.
5) L’iscrizione al Partito Democratico, così come la registrazione all’Albo degli elettori e delle elettrici, possono avvenire anche in via telematica e sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico.
6) Il Partito Democratico del Molise sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con l’autofinanziamento.
7) Le elettrici e gli elettori del Partito Democratico contribuiscono al finanziamento del Partito con il sostegno delle campagne di sottoscrizione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste del Partito, all’iniziativa politica.
8) Le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico contribuiscono al finanziamento del partito con la sottoscrizione della quota di adesione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, alle iniziative politiche.
Gli eletti e tutti gli iscritti del Partito Democratico del Molise hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito, versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento finanziario.
9) Il Partito Democratico del Molise è organizzato territorialmente su base provinciale e comunale.
10) Il Partito Democratico del Molise si dota di un’organizzazione permanente, stabile ed aperta per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, per concorrere con continuità alla elaborazione delle politiche locali e regionali a sostegno dei propri eletti, per garantire meglio la partecipazione a tutti i suoi livelli di direzione politica, sia di natura monocratica sia assembleare, per rafforzare l’unitarietà e l’efficacia della sua rappresentanza e della comunicazione politica.
11) Il Partito Democratico del Molise promuove la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito ed il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali ed interne.
12) Il Partito Democratico del Molise, al fine di riconoscere e valorizzare il protagonismo delle donne nella società molisana, favorisce la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive di ogni grado e persegue l’obiettivo delle pari opportunità di genere in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica nella Regione.
13) Il Partito Democratico del Molise valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica ed associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle Istituzioni e negli Organi di partito.
14) Il simbolo del Partito Democratico del Molise è rappresentato da un cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P", di colore verde, che si lega con la lettera "D", di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso di colore verde la scritta "del Molise”.
15) In occasione delle elezioni regionali e comunali, con le modalità di cui al presente Statuto, il Segretario regionale può far inserire, in luogo della scritta Molise, il nominativo del candidato a Presidente di Regione o Sindaco.
CAPO III
Articolazione territoriale e organizzativa del partito
Art.3
I Circoli
1) Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2) I Circoli si distinguono in “Circoli comunale” (legati al luogo di residenza), “Circoli di ambiente” (legati alla sede di lavoro e/o di studio) e “Circoli on-line” (istituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio).
3) In ciascuna porzione del territorio ed in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo.
Per porzione di territorio si intende: a) il singolo Comune e b) l’Unione di Comuni, nel caso in cui in ciascuno di essi non venga costituito un circolo.
I Circoli hanno autonomia di iniziativa politica e finanziaria e spetta loro la rappresentanza territoriale politica per il livello corrispondente.
4) I Circoli insistono su un intero Comune o su una parte di esso avente almeno 15.000 abitanti.
Tra Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è possibile costituire Circoli territoriali intercomunali. I confini della competenza territoriale di ciascun Circolo nel territorio dello stesso Comune è stabilita con una risoluzione dell’Assemblea, approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal Segretario dell’Unione comunale o da un numero di componenti l’Assemblea non inferiore al 20 per cento dei suoi componenti.
5) I Circoli di ambiente e studio insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi di studio, su uno o più ambiti di aggregazione e di associazionismo, e hanno lo scopo di consentire la discussione e l’elaborazione di proposte relative a specifiche tematiche. La loro costituzione deve essere proposta da almeno 20 iscritti al Partito Democratico ed è approvata dall’Assemblea di federazione, territorialmente competente, con la maggioranza degli aventi diritto.
6) I Circoli on-line sono sedi di libera discussione, di partecipazione alla vita pubblica e di coinvolgimento degli elettori nell’elaborazione di proposte programmatiche.
7) La costituzione ed il funzionamento di nuovi Circoli comunali, ambientali o on-line è disciplinata dal regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
Art.4
Gli organismi dirigenti del Circolo
Sono organi del Circolo: a) l’Assemblea degli iscritti, b) il Segretario di Circolo, c) il Direttivo del Circolo, d) la Segreteria, e) il Tesoriere e f) la Commissione di Garanzia.
1) L’Assemblea degli iscritti costituisce il corpo elettorale per la scelta del Direttivo del Circolo e del suo Segretario. E’ chiamata ad esprimersi per la scelta dei candidati o per argomenti sottoposti a referendum nei casi previsti dallo Statuto Nazionale o da quello regionale.
2) Il Segretario ed il Direttivo di Circolo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli iscritti con il metodo dell’autocandidatura, nelle forme, nei tempi e con le modalità stabilite dal “Regolamento per l’elezione dei Segretari e dei Direttivi di Circolo, delle Federazioni provinciali e delle Unioni Comunali del Partito Democratico del Molise” approvato all’Assemblea regionale.
Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il Direttivo del Circolo può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il consigliere anziano convoca il Direttivo del Circolo per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal Segretario di federazione territorialmente competente. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti del Direttivo del Circolo, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario e per il Direttivo del Circolo. La data e la convocazione spetta al Segretario di federazione territorialmente competente. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario di federazione.
3) I due quinti del Direttivo del Circolo possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario si procede a nuove elezioni per il Segretario e per il Direttivo del Circolo.
4) Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente del Direttivo del Circolo è riservato ai soli iscritti al Circolo territoriale stesso.
5) Il Segretario del Circolo rappresenta il Partito in ogni sede politica ed ha funzioni di indirizzo politico per quanto territorialmente di sua competenza. Compete al Segretario del Circolo territoriale, nel rispetto di quanto deciso dal Direttivo del Circolo, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività.
6) Il Segretario di un Circolo comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare comunale, gli amministratori comunali, con gli altri Partiti a livello comunale, con le Associazioni ed Enti. Compete, inoltre, al Segretario del Circolo l’indizione delle elezioni primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione.
7) Il Segretario di Circolo è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto.
8) Il Segretario di Circolo convoca e presiede l’Assemblea generale di tutti gli iscritti. L’Assemblea può essere convocata su richiesta di 1/8dei suoi componenti.
9) il Direttivo del Circolo può proporre al Gruppo Consiliare di riferimento istituzionale indirizzi e raccomandazioni. Sull’esito di questi il Segretario e/o il capogruppo riferiscono al Direttivo del Circolo territoriale.
10) Se non eletti partecipano al Direttivo, con il solo diritto di parola: il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, i componenti le Assemblee nazionale, regionale, provinciale e comunale che siano iscritti al Circolo.
11) La Segreteria è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, alla cui determinazione concorre anche il Segretario. La Segreteria è eletta dal Direttivo del Circolo, su proposta del Segretario.
12) Ogni Circolo adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dal Direttivo del Circolo a maggioranza degli aventi diritto.
13) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche ai Circoli di ambiente e studio ed ai Circoli on-line.
14) E’ ammessa l’iscrizione solo ad un Circolo comunale. Un iscritto ad un Circolo può iscriversi anche ad un Circolo di ambiente e studio o on-line ed esercita in ciascuno di essi il diritto di partecipazione alla vita politica interna e di elettorato attivo e passivo per l’elezioni degli organi, secondo quanto previsto dall’art.14, comma 2, dello Statuto nazionale e, dunque, all’atto dell’iscrizione, deve essere indicato il Circolo in cui si intende esercitare tutti gli altri diritti previsti dallo Statuto. Ogni iscritto può modificare la propria opzione e la modica diventa efficace solo dopo sei mesi dalla comunicazione che va data ai Segretari dei Circoli interessati.
Art. 5
L’Unione Comunale
1) L’Unione Comunale esprime la politica unitaria del Partito Democratico nello stesso ambito territoriale comunale quando sono costituiti più Circoli.
2) L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Ad essa compete la scelta delle candidature di livello comunale ed la selezione e proposta di quelle di livello sovracomunale. L’Unione Comunale svolge funzioni di coordinamento politico dei Circoli territoriali e di indirizzo politico programmatico per garantire uniformità di azione negli obiettivi.
3) L’Unione Comunale adotta, entro sei mesi dalla sua prima costituzione un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti validi.
Art. 6
Gli organismi dirigenti dell’Unione Comunale
1) Gli organismi dirigenti dell’Unione Comunale sono:
- a) l’Assemblea, b) il Segretario, c) il Direttivo, d) la Segreteria, e) il Tesoriere, f) la Commissione di Garanzia.
2) L’Assemblea dell’Unione Comunale è composta, oltre che dal suo Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. Il numero dei componenti elettivi è fissato in ragione di uno ogni mille abitanti.
3) Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Segretari dei Circoli territoriali, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali e il Capogruppo in Consiglio provinciale, i Consiglieri regionali e gli Assessori regionali, i Parlamentari, i componenti le Assemblee nazionale, regionale e provinciale, qualora siano iscritti ai Circoli istituiti nel territorio dell’Unione Comunale.
4) L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario dell’Unione Comunale, salvo che il Regolamento di Organizzazione non preveda la funzione di Presidente dell’Assemblea. L’assemblea dell’Unione comunale può proporre indirizzi al Gruppo consiliare comunale. Sull’esito di questi il segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’Assemblea comunale.
5) Il Segretario dell’Unione Comunale è eletto con voto personale, diretto e segreto, contestuale a quello per l’elezione del Direttivo.
6) Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente dell’Assemblea è riservato agli iscritti ai Circoli del territorio di competenza dell’Unione Comunale.
La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto unitamente all’elezione del Segretario dell’Unione Comunale.
7) Il “Regolamento per l’elezione dei Segretari e dei Direttivi di Circolo, delle Federazioni provinciali e delle Unioni Comunali del Partito Democratico del Molise”, approvato all’Assemblea regionale,disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti, che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio. La componente elettiva deve comunque tendere a rispettare la rappresentanza paritaria tra i generi.
8) Se il Segretario dell’Unione cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9), l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal Segretario della Federazione provinciale territorialmente competente. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti dell’Assemblea, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario. L’indizione spetta al Segretario provinciale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario di Federazione.
9) I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e per il Segretario
10) Il Segretario rappresenta l’Unione Comunale e ad esso compete, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea Comunale, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività. Il Segretario dell’Unione Comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare e gli amministratori comunali, con gli altri Partiti a livello comunale, con Associazioni ed Enti. Compete, inoltre, al Segretario dell’Unione Comunale l’indizione delle elezioni primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione. Il Segretario dell’Unione Comunale è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto.
11) Il Segretario dell’Unione Comunale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo; i componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea dell’Unione Comunale.
12) Il Direttivo Comunale è eletto con metodo proporzionale contestualmente al Segretario dall’Assemblea che ne determina anche il numero dei componenti, che non può essere inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento dei componenti dell’Assemblea stessa. La sua composizione deve tendere a garantire la pari rappresentanza di genere.
13) Del Direttivo fanno parte, per funzione, il Segretario che lo convoca e lo presiede, il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, i Segretari dei Circoli territoriali, il Sindaco, se iscritto, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.
14) Il Direttivo adempie agli indirizzi dell’Assemblea dell’Unione comunale. Assume a maggioranza dei presenti le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno e risoluzioni politiche su proposta del Segretario comunale. Il Direttivo può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare comunale, sull’esito di questi il Segretario e/o il Capogruppo riferiscono al Direttivo.
15) La Segreteria è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive e coadiuva il Segretario nella gestione operativa del partito. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri ed è eletto dal Direttivo su proposta del Segretario.
16) La Commissione comunale di garanzia è eletta tra i membri dell’Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composta da 5 componenti. La Commissione comunale di garanzia elegge al suo interno un presidente. Per le attribuzioni della Commissione comunale di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 39 e 40 dello Statuto Nazionale.
Art. 7
Federazioni
1) Il Partito Democratico del Molise è composto dalle seguenti tre Federazioni:
- Federazione del Basso Molise, comprendente i seguenti Comuni della Provincia di Campobasso:
Campomarino, Acquaviva Collecroce, Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lucito, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Roccavivara, Rotello, Ripabottoni, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli e Ururi;
- Federazione del Medio Molise, comprendente i seguenti Comuni della Provincia di Campobasso:
Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castellino, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Macchia Valfortore, Mirabello, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Massimo, San Polo Matrice, Sant’Angelo, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara e Vinchiaturo,
- Federazione dell’Alto Molise, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Isernia.
2) La Federazione rappresenta la politica del Partito nell’ambito del territorio provinciale di competenza, così come individuato nel comma 1) che precede, ed è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
3) Gli Organi della Federazione provinciale, secondo le funzioni attribuite dallo Statuto regionale, svolgono funzioni di coordinamento politico e di indirizzo politico programmatico dei Circoli territoriali e delle Unioni Comunali.
4) La Federazione provinciale adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza degli aventi diritto. Tale Regolamento deve in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
Art.8
Gli organismi dirigenti della Federazione
1) Gli organismi dirigenti della Federazione sono:
- l’Assemblea, il Segretario, la Direzione, la Segreteria, il Tesoriere e la Commissione di garanzia.
2) L’Assemblea ha competenza in materia di indirizzo politico nell’ambito del territorio di appartenenza e che esprime attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. L’Assemblea è, altresì, competente per la scelta delle candidature riferite al proprio territorio di competenza ed alla selezione e proposta di quelle di livello sovraprovinciale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie e, per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico. L’Assemblea può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare provinciale; sull’esito di questi documenti il Segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’Assemblea stessa.
3) L’Assemblea è composta, oltre che dal Segretario, da nr.60 membri elettivi e da membri di diritto.
4) La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del Segretario provinciale. Il Regolamento per l’elezione dei Segretari e dei Direttivi di Circolo, delle Federazioni e delle Unioni Comunali del Partito Democratico del Molise, approvato dall’Assemblea regionale, disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario, in modo tale da garantire un’adeguata rappresentanza del territorio e la tendenza alla parità di genere.
5) Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari, i Consiglieri e Assessori regionali, residenti in uno dei Comuni della Federazione provinciale di appartenenza, il Presidente e i Consiglieri della Provincia, se iscritti al Partito Democratico, ed i componenti le assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico che siano residenti in uno dei Comuni della Federazione provinciale di appartenenza. I componenti di diritto fanno parte dell’Assemblea per la durata del loro incarico, al termine del quale decadono automaticamente.
6) L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario salvo che il Regolamento di Organizzazione non abbia previsto la funzione di Presidente dell’Assemblea.
7) L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con le norme del Codice Etico e con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
8) L’Assemblea della Federazione adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti validi. All’interno del Regolamento deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, oltre che essere garantita la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
9) L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria deve essere convocata se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
Art. 9
Il Segretario di Federazione
1) Il Segretario della Federazione rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma approvato al momento della sua elezione.
2) Il mandato del Segretario ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
3) Il Segretario è eletto, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto nazionale, con voto personale, diretto e segreto contestuale a quello per l’elezione dell’Assemblea provinciale. Le candidature a Segretario di Federazione provinciale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Il Regolamento per l’elezione dei Segretari e dei Direttivi di Circolo, delle Federazioni, delle Unioni Comunali del Partito Democratico del Molise, approvato all’Assemblea regionale,disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti, che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio.
4) L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione, presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
5) Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea convoca la stessa per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal Segretario regionale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della maggioranza dei componenti, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea. La data e la convocazione spettano al Segretario regionale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario Regionale.
6) I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e per il segretario.
7) Compete al Segretario di Federazione l’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto e, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali e regionali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività. Il Segretario Provinciale di Federazione, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare dei Comuni facenti parte del proprio territorio di appartenenza, gli amministratori provinciali, con gli altri Partiti a livello provinciale e con Associazioni ed Enti. Compete inoltre al Segretario di Federazione l’indizione delle elezioni primarie provinciali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione.
8) Il Segretario di Federazione convoca l’Assemblea generale di tutti gli iscritti ed indice i referendum nei casi previsti dallo Statuto.
Art. 10
La Direzione di Federazione
1) La Direzione della Federazione è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea ed, ai sensi del proprio Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo. La Direzione può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare provinciale; sull’esito di questi il Segretario e /o il Capogruppo riferiscono alla Direzione.
2) La Direzione della Federazione è composto da 20 membri eletti dall’Assemblea e dai componenti di diritto di cui al comma successivo, garantendo la pari rappresentanza di genere.
3) Della Direzione fanno parte di diritto e senza diritto di voto se non eletti, per funzione, oltre al Segretario che la convoca e la presiede, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo, il Presidente della Provincia se iscritto, il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio provinciale.
4) La Direzione di Federazione, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico programmatico.
Art. 11
La Segreteria di Federazione
1) La Segreteria della Federazione è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha esclusivamente funzioni esecutive.
2) La Segreteria è composta da non più di 10 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria, dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
3) La Segreteria è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
Art. 12
Gruppi di studio e di consultazione
1) Il Segretario Provinciale può costituire “Gruppi di studio e di consultazione”, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea.
Art. 13
Assemblea dei Segretari dei Circoli e Segretari delle Unioni Comunali
1) Almeno una volta all’anno il Segretario di Federazione riunisce tutti i Segretari dei Circoli ed i Segretari delle Unioni Comunali, ove esistenti, per discutere della situazione politica locale, nonché su questioni, problemi e scelte politiche che riguardino l’intero territorio di appartenenza. Dell’esito dell’Assemblea dei Segretari, che è convocata e presieduta dal Segretario di Federazione, ne viene data comunicazione all’Assemblea di Federazione nella prima seduta utile.
Art. 14
La Commissione provinciale di garanzia
1) La Commissione provinciale di garanziaè eletta tra i membri dell’Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da 7 componenti. La Commissione provinciale di garanziaelegge al suo interno un presidente ed un vice-presidente.
2) Per le attribuzioni della Commissione provinciale di garanzia, la sua durata in carica, le modalità di elezione, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 39 e 40 dello Statuto Nazionale
Art. 15
La Conferenza dei Segretari di Federazione
1) La conferenza dei Segretari di Federazione è un organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. E’ presieduta e convocata dal Segretario regionale, che ne decide l’ordine del giorno. La Conferenza può essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta motivata almeno due segretari di Federazione.
Art. 16
L’Unione regionale
1) L’Unione regionale del Partito Democratico del Molise è una struttura federale articolata sul territorio con le tre Federazioni di cui all’articolo 7 del presente Statuto.
2) L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del Partito Democratico nella Regione Molise e nel rapporto con i livelli nazionali e ne elabora l’indirizzo politico e programmatico.
3) Gli organi provinciali e comunali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservate alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
4) L’Unione del Partito Democratico del Molise dispone dell’uso del simbolo per le elezioni regionali e comunali.
Art. 17
Gli organismi dirigenti regionali
1) Sono Organi del partito a livello regionale: l’Assemblea, il Segretario, la Direzione, la Segreteria, il Tesoriere e la Commissione regionale di garanzia.
2) L’Assemblea regionale elettiva è composta da un numero di 60 persone elette contestualmente all’elezione del Segretario regionale. Le elezioni del Segretario e dell’Assemblea regionale sono disciplinate, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia, a norma dell’art. 15, comma 11, dello Statuto nazionale, da un regolamento approvato dall’Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, chene determina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario regionale, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza del pluralismo politico presente sul territorio e della parità di genere del partito.
3) Se non eletti, sono componenti di diritto dell’Assemblea regionale, senza diritto di voto: i Segretari delle tre Federazioni provinciali, i Parlamentari del Molise, il Presidente della Regione, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia iscritti al Partito Democratico, i Consiglieri e gli Assessori Regionali iscritti al Partito Democratico, i componenti dell’Assemblea Nazionale, il Presidente della Commissione di Garanzia, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo ed il Segretario dell’organizzazione giovanile.
4) L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei coordinamenti territoriali.
5) L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento di organizzazione, approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Essa svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario.
6) L’Assemblea elegge a scrutinio segreto o, per acclamazione, il proprio Presidente; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, in ballottaggio tra i due candidati più votati.
7) Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato assembleare e può nominare un ufficio di presidenza composto al massimo di cinque membri che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.
8) L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti. L’avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è fatto pervenire, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, ai singoli componenti dell’Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore. Nel caso in cui il Presidente o il vice Presidente non abbiano provveduto ad effettuare la convocazione dell’Assemblea regionale ordinaria o straordinaria richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la stessa potrà essere convocata dal Segretario regionale.
9) I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, si procede all’elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate al precedente comma 6).
Art. 18
Il Segretario regionale
1) Il Segretario regionale rappresenta il Partito Democratico del Molise, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione.
2) Il mandato del Segretario regionale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
3) A norma dell’art.15, comma 6, dello Statuto nazionale, con Regolamento, approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e di svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale, aperta a tutti gli elettori, i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle provincie.
4) Il Segretario regionale è eletto direttamente dagli elettori ed elettrici unitamente all’Assemblea. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
5) A norma dell’art.18, comma 8, dello Statuto nazionale, le candidature a Segretario regionale vanno presentate in collegamento con liste di candidati a componenti l’Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ogni Collegio elettorale possono essere presentante una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
6) Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea può eleggere, con la maggioranza dei suoi componenti, un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. A questo fine il Presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
7) I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’assemblea sfiducia il segretario, a norma dell’art. 15, comma 10, dello Statuto nazionale si procede a nuove elezioni per l’Assemblea stessa e per la carica di Segretario.
Art. 19
La Direzione regionale
1) La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2) La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Federazioni provinciali e dei livelli locali. La Direzione regionale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare regionale; sull’esito di questi il Segretario e/o il Presidente del gruppo riferiscono alla Direzione.
3) La Direzione regionale è composta da 30 membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale, nella sua prima riunione ed è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Segretario regionale qualora lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
4) Fanno inoltre parte per funzione della Direzione regionale: il Segretario regionale, il Tesoriere regionale, il Responsabile organizzativo, i Segretari di Federazione, il Segretario dell’organizzazione giovanile, la portavoce della Conferenza regionale delle donne democratiche del Molise di cui al successivo art.28, il Presidente della Regione se iscritto al Partito Democratico, il Presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, i Presidenti di Provincia se iscritti al Partito Democratico. Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario regionale in relazione agli argomenti da trattare.
Art. 20
La Segreteria regionale
1) La Segreteria regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2) La Segreteria regionale è composta da non più di 15 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria, dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
3) La Segreteria è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4) Partecipano alle riunioni della Segreteria il Tesoriere e il Responsabile organizzativo.
Art. 21
Gruppi di studio e di consultazione
1) Il Segretario regionale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea regionale.
Art. 22
Poteri sostitutivi
1) Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute e gravi omissioni o violazioni dello Statuto o del Codice Etico, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea di Federazione corrispondente e sentito il parere della relativa Commissione di garanzia, la Direzione regionale, con la maggioranza dei suoi componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario di Federazione, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2) Nel caso in cui analoghe violazioni o omissioni si verifichino a livello di Circolo territoriale, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea di Circolo, la Direzione di Federazione o, nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, dalla Direzione regionale, possono convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario di Circolo.
3) In caso di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per un periodo non superiore a sei mesi.
CAPO IV
Scelta dei candidati per le cariche istituzionali
Art. 23
Elezioni primarie e forme di consultazione
1) Il Partito Democratico del Molise assume le primarie ed il metodo delle ampie forme di consultazione come elementi costitutivi della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini-elettori.
2) Per primarie si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali monocratiche elettive.
Per ampie forme di consultazione si intendono quelle in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere la loro indicazione per cariche elettive assembleari.
3) Alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli elettori e le elettrici già registrati nell’Albo, nonché quelli che lo richiedano al momento del voto e che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4) Alle ampie forme di consultazione per la scelta dei candidati, indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli iscritti al Partito Democratico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
5) Il Partito Democratico del Molise seleziona con il metodo delle primarie il candidato alla carica di Presidente della Regione e di Sindaco. Alle primarie si applica il principio della maggioranza relativa e le disposizioni dello Statuto Nazionale del Partito Democratico e del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali.
6) Per l’indicazione dei Consiglieri regionali e comunali, il Partito Democratico del Molise può procede ad ampie forme di consultazione le cui modalità sono regolamentate dai livelli territoriali corrispondenti.
7) Quando il Partito Democratico concorre con altri partiti alla presentazione di candidature comuni, per tali cariche valgono le norme contenute nell’articolo 24 del presente Statuto.
8) Il Regolamento per le elezioni primarie e per le ampie forme di consultazione è approvato a maggioranza dall’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento-quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea nazionale e delle disposizioni del presente Statuto. La composizione delle liste per le elezioni ai vari livelli amministrativi è proposta, sulla base del livello elettorale corrispondente dal Segretario regionale, dal Segretario di Federazione, dal Segretario del Circolo comunale o dal Segretario dell’Unione Comunale, ove costituita, e deve essere approvata dalla relativa Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.
9) La candidatura a Sindaco e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, oppure da un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti del relativo ambito territoriale al 31 dicembre dell’anno precedente.
10) Qualora il Sindaco o il Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative solo se sostenute da almeno il trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, oppure da un numero di sottoscrizioni pari almeno al dieci per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti del relativo ambito territoriale al 31 dicembre dell’anno precedente.
11) La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative (Consiglio Regionale e Consiglio Comunale) avviene attraverso ampie forme di consultazione democratica in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere le loro indicazioni con un voto unico di preferenza fra i candidati.
12) Le Liste per le candidature al Consiglio Regionale sono approvate su proposta del Segretario Regionale dall’Assemblea regionale con votazione a scrutinio palese a maggioranza dei presenti.
13) Le Liste per le candidature al Consiglio Comunale sono approvate con votazione a scrutinio palese dall’Assemblea del Circolo territoriale Comunale o, dove costituite, dalle Assemblee delle Unioni Comunali.
14) Il Segretario regionale, i Segretari delle tre Federazioni provinciali, dei Circoli territoriali comunali e, ove costituite, delle Unioni Comunali, ciascuno per il livello territoriale di propria competenza, sono gli unici Organi abilitati a ricevere le proposte di candidatura per le elezioni primarie e per le ampie forme di consultazione.
15) Ogni volta che sono indette elezioni primarie o ampie forme di consultazione il Segretario competente nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non possono candidarsi, per esaminare e decidere eventuali ricorsi.
16) Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
Art. 24
Elezioni primarie di coalizione
1) Se il Partito Democratico stipula Accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche per le Elezioni amministrative, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione e di Sindaco sono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime consultazioni elettorali abbiano compiuto sedici anni, nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal predetto Accordo.
2) L’Accordo pre-elettorale per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3) Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta del candidato comune, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4) Il Partito Democratico partecipa alle primarie di coalizione con le modalità stabilite dall’articolo 18 dello Statuto Nazionale, del Regolamento-quadro Nazionale per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali e del presente Statuto.
5) Non si svolgono elezioni primarie di coalizione nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
CAPO V
Principi generali per le candidature e gli incarichi pubblici
Art. 25
Codice Etico
1) Le regole di condotta del Codice Etico del Partito Democratico sono assunte dal Partito Democratico del Molise per la selezione delle candidature ed incarichi di ogni livello organizzativo interno e per ogni ambito istituzionale.
2) Non è ammessa l’adesione al Partito Democratico, né come elettori, né come iscritti, e non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali o in Enti, Consorzi, Società le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico nazionale.
3) Nelle elezioni per Organi assembleari il Partito Democratico sostiene con lo stesso impegno tutti i propri candidati garantendo pari opportunità.
Art. 26
Incandidabilità e incompatibilità
1) Il Partito Democratico del Molise promuove il ricambio dei gruppi dirigenti e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi negli organi esecutivi del partito. Pertanto, salvo casi motivati e per periodi di tempo transitori, nessun iscritto o elettore può ricoprire incarichi monocratici istituzionali o di Partito di pari livello (Sindaco-Segretario di Circolo o dell’Unione Comunale; Presidente della Provincia-Segretario di Federazione provinciale; Presidente della Regione- Segretario Regionale), né far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2) Il Partito Democratico del Molise promuove il ricambio della sua rappresentanza nelle istituzioni e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi nelle assemblee elettive nazionali, regionali e locali.
3) Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi l’interessato s’impegna a versare al Partito Democratico il 75% dell’indennità netta spettanti per l’incarico istituzionale aggiuntivo.
4) Ferme restando le disposizioni degli art. 21 e 22 dello Statuto Nazionale:
- Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire nello stesso Ente per più di due mandati consecutivi l’incarico di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con altri Partiti.
- Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire nello stesso Ente per più di due mandati consecutivi l’incarico di assessore comunale o regionale. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con altri partiti.
- Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico per la stessa carica al Consiglio Regionale o Comunale coloro che ne hanno fatto parte per due mandati pieni consecutivi. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con altri Partiti. Si considerano pieni i mandati che hanno avuto una durata superiore a 48 mesi.
- Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il limite per la candidatura nelle Liste del Partito Democratico per il Consiglio Comunale è di tre mandati pieni consecutivi.
5) Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono, nel rispetto delle leggi e dello Statuto nazionale del Partito Democratico, essere deliberate dall’Assemblea del livello di Partito territorialmente competente, con votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e su proposta motivata del relativo Segretario. La deroga può essere concessa alla stessa persona per non più di una volta.
6) Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico ad organi elettivi collegiali di nessun livello, né ad elezioni primarie o alle ampie forme di consultazioni per la scelta di candidati per incarichi istituzionali, coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previsti dal Regolamento Finanziario regionale, provinciale o comunale.
Art.27
Doveri degli eletti
1) Gli eletti e gli amministratori si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2) Gli eletti e gli amministratori nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico del Molise hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla Tesoreria regionale una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario.
3) Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico del Molise.
CAPO VI
Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma
e la formazione politica
Art. 28
Forum tematici
1) Le Assemblee regionale, delle federazione, dei Circoli e delle Unioni Comunali, ciascuna per il livello territoriale di propria competenza, possono promuovere Forum tematici.
2) Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
3) I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
4) La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito Democratico.
5) L’attivazione di Forum tematici spetta ai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, preoccupandosi di individuare i canali di informazione più adeguati alla pubblicizzazione dei forum, sia nella loro dimensione organizzativa che nei loro contenuti. Periodicamente con tempi stabiliti dall’esecutivo del livello territoriale corrispondente, i responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito.
6) I Forum tematici attivati a livello comunale, provinciale e regionale coordinano il più possibile le loro attività qualora affrontino gli stessi temi.
7) Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
8) Ogni Forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
9) I Forum definiscono di volta in volta gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
10) Ogni Forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l’organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale al quale il Forum si riferisce ed è inoltre invitato per tutta la durata dell’incarico da coordinatore, all’Assemblea del livello territoriale corrispondente quando si trattano argomenti attinenti la tematica del Forum.
11) I Forum tematici possono assumere il carattere dell’incontro assembleare o discutere via web, ma in ogni caso dare vita almeno una volta ogni sei mesi ad incontri pubblici.
12) Sono invitati a partecipare ai Forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione in modo costruttivo.
13) Gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al Forum, sono tenuti ad utilizzare i materiali prodotti come base di partenza per la loro azione politica e di governo. Sono inoltre tenuti a presentare la propria attività all’inizio, a metà e alla fine del mandato, in incontri pubblici con i Forum tematici inerenti all’argomento relazionato.
Art. 29
Conferenza regionale delle donne democratiche del Molise
1) Il Partito Democratico del Molise riconosce il contributo di elaborazione e rappresentanza dei luoghi di confronto delle donne.
2) La Conferenza regionale delle donne democratiche del Molise è il luogo di incontro e di confronto di tutte le iscritte che vogliano parteciparvi. E’ un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3) La Conferenza Regionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica, concorrendo all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La Conferenza elegge una sua portavoce una volta ogni quattro anni, con votazione a scrutinio segreto, che entra a far parte per funzione della direzione regionale.
4) Fanno parte della Conferenza tutte le donne elette nelle Assemblee nazionale, regionale e provinciali e le amministratici del Partito Democratico ad ogni livello istituzionale.
Art. 30
Organizzazione Giovanile Regionale
1) A norma dell’art.30 dello Statuto nazionale, il Partito Democratico del Molise riconosce nella partecipazione dei giovani un valore irrinunciabile alla attività ed alla iniziativa politica del Partito stesso, ed in tal senso promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2) All'organizzazione giovanile del Partito Democratico del Molise è riconosciuta una propria organizzazione, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3) I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del Partito verranno regolate dalla “Carta di Cittadinanza” allegata allo Statuto nazionale.
4) Il Coordinatore dell'organizzazione giovanile del Partito Democratico del Molise è membro di diritto dell’Assemblea regionale del Partito.
Art. 31
Commissioni regionali
1) L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del Partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Art. 32
Conferenza programmatica annuale
1) Ogni anno l’Assemblea regionale del Partito Democratico del Molise indice una Conferenza programmatica su temi determinati proposti dal Segretario regionale sentita la Direzione regionale.
2) Sui temi prescelti il Segretario regionale, sentita la Direzione, presenta brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte i livelli del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. Le Assemblee dei Circoli comunali e delle Federazioni provinciali che discutono i temi oggetto della Conferenza possono approvare specifiche risoluzioni.
3) L’Assemblea regionale per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza deve tener conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.
Art. 33
Referendum
1) Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione del Partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
2) E’ indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale e la Direzione regionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea regionale o di tutte e tre le Assemblee provinciali di Federazione.
3) La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4) Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per il Referendum.
5) La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6) Le norme dello Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi non possono essere oggetto di referendum.
Art. 34
Formazione politica
1) Il Partito Democratico del Molise promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
2) A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni ed Associazioni. Il Partito Democratico del Molise può, inoltre, avvalersi di scuole indipendenti di cultura politica riconosciute dal Partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa.
Art. 35
Fondazioni, Associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale
1) Il Partito Democratico del Molise, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali con deliberazioni delle rispettive Assemblee di Partito e con associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblico i propri statuti, organi sociali e bilanci e non comportano alcun vincolo reciproco.
2) Il Partito Democratico del Molise riconosce tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate.
3) Il Partito Democratico del Molise, nel rispetto dell’autonomia di questi momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, riconoscendo che pur nella loro parzialità possono concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli Organi di partito di natura assembleare e monocratica, così come disciplinato dallo Statuto nazionale e da quello regionale.
CAPO VII
Gestione Finanziaria
Art. 36
Regolamento Finanziario
1) L’assemblea regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto Regionale, approva a maggioranza dei presenti il Regolamento Finanziario predisposto dal Segretario e dal Tesoriere regionale, secondo i principi e le disposizioni del presente Statuto.
2) Il Regolamento finanziario disciplina, tra l’altro, le attività economiche e patrimoniali del Partito, le spese di funzionamento, i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi livelli organizzativi, la misura percentuale delle contribuzioni degli eletti.
Art. 37
Tesoriere
1) Il Tesoriere (regionale, di federazione, dell’unione comunale e di circolo) viene eletto dalla Assemblea di riferimento con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su proposta del Segretario, che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2) Il Tesoriere dura in carica 4 anni e non può ricoprire tale incarico per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente (8 anni).
3) Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario o il coordinatore territorialmente competente, nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea di riferimento.
4) Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito al livello territoriale di riferimento.
5) Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6) Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del Partito.
Art. 38
Comitato di Tesoreria
1) Il Comitato regionale di Tesoreria è eletto dall’Assemblea di riferimento, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su proposta del Segretario. Il Comitato di Tesoreria è formato da un minimo di 3 membri ed un massimo di 7 membri. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede.
2) Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere e autorizza quest’ultimo a sottoporli all’Assemblea di riferimento per l’approvazione.
3) I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 39
Collegio Regionale dei Sindaci Revisori
1) E’ istituito il Collegio dei Sindaci, formato da tre revisori eletti dall’Assemblea regionale con il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa del Partito Democratico del Molise. Le sue relazioni sono trasmesse al Tesoriere ed al Segretario regionale.
2) Il Collegio esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo. Nomina un Presidente tra i suoi membri. La carica di membro del Collegio è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea regionale. Ogni Federazione provinciale provvede a nominare il proprio Collegio di Sindaci.
3) Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano inoltre applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
4) I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Art. 40
Finanziamento
1) Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una quota di iscrizione.
2) Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni obbligatorie degli eletti, con le modalità di cui al regolamento finanziario, e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3) Gli iscritti e le iscritte, contribuiscono al finanziamento del Partito con la sottoscrizione della quota di adesione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di Partito, all’iniziativa politica.
4) I Parlamentari eletti nella Regione Molise nelle liste del Partito Democratico, i Consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico e gli eletti o nominati a cariche amministrative o dell’Organo esecutivo nei vari livelli istituzionali iscritti al Partito Democratico hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento finanziario regionale.
Art. 41
Autonomia patrimoniale e gestionale
1) La struttura organizzativa regionale ha una propria autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni territoriali.
Art. 42
Bilancio
1) Il Tesoriere provvede ogni anno alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione di riferimento entro il successivo 30 novembre.
3) I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione definitiva.
CAPO VIII
Procedure e organi di garanzia
Art. 43
Commissioni di garanzia
1) Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, nonché ai rapporti interni al Partito Democratico, sono svolte dalla Commissione regionale di garanzia.
2) I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli territoriali sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3) L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
4) I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dalle Assemblee territoriali di riferimento con voto palese. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. Le Commissioni di garanzia devono essere composte da cinque membri.
5) Le Assemblee regionale, delle Federazioni provinciali, delle Unioni comunali e di Circolo debbono prevedere la costituzione di Commissioni di garanzia alle quali si applicano le disposizioni del presente Statuto; contro le loro decisioni si può ricorrere entro 10 giorni alla Commissione di Garanzia del livello territoriale immediatamente superiore.
6) Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato/a una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
7) Con apposito Regolamento approvato dalla Commissione nazionale di garanzia sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Art. 44
Ricorsi
1) Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente per territorio, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni regolamentari.
2) La Commissione regionale di garanzia ha competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi regionali. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione dei componenti l’Assemblea regionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
3) Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame della Commissione attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale.
Art. 45
Tenuta degli Albi e loro pubblicità
1) Le funzioni inerenti alla custodia dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione di garanzia regionale. Con apposito Regolamento sono stabilite le forme di pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione dei dati anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 46
Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
1) Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2) Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte di modifica che siano state sottoscritte da almeno il 25% dei componenti l’Assemblea regionale o presentate da almeno due Assemblee di Federazione con il voto favorevole, in ciascuna di esse, della maggioranza dei suoi componenti.
3) Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea regionale possono essere sottoposte a referendum riservato agli iscritti, qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
CAPO IX
Norme transitorie e finali
Art. 47
Regolamenti
1) Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto stesso.
2) I Regolamenti finanziari e di organizzazione già approvati dalle Assemblee regionali, di federazione e comunali alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in vigore, per quanto compatibili, fino all’approvazione di quelli approvati ai sensi del presente Statuto.
Art. 48
Norme transitorie e finali
1) In sede di prima applicazione, gli Organi regionali, di Federazione e di tutti Circoli esistenti alla data di approvazione del presente Statuto restano comunque in carica fino al rinnovo conseguente alla celebrazione dei nuovi Congressi di Circolo previsti dal Regolamento regionale.
2) In tutte le votazioni previste dal presente Statuto, se non diversamente previsto, si effettuano in modo palese a maggioranza dei presenti dei vari Organismi.
3) Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto Nazionale, nel Codice Etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi Regolamenti e costituiscono criterio interpretativo di queste ultime.